Art. 1.

      1. Per la prosecuzione degli interventi conservativi e di restauro sul patrimonio culturale, architettonico, artistico e archivistico ebraico di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 175, con le modalità e le procedure ivi previste, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.
      2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, si provvede:

          a) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2008, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 50, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

          b) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2009, mediante corrispondente riduzione della proiezione per il medesimo anno dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.